Settebagni the day after: il giorno dopo. La pioggia di ieri non ha comportato solo l’allagamento del tratto di strada in cui dal quartiere ci si immette sul raccordo Salario. Lo slargo in questione è stato riaperto al traffico e del disastro di ieri rimangono solo tracce di fanghiglia a bordo strada e sulle fiancate di alcune macchine che lì erano parcheggiate. Dai finestrini sporchi però non si capisce se l’acqua sia entrata anche negli abitacoli. Facendo due passi per la borgata però ci si rende conto che i danni non si sono limitati a questo: nello stesso punto sul marciapiede c’è anche una grossa lampada per l’illuminazione pubblica, staccatasi dallo stelo e caduta da circa cinque metri di altezza. Ha il vetro in frantumi e il guscio crepato, segno che non è stata staccata preventivamente ma è proprio precipitata. Fortunatamente nessuno passava sotto altrimenti le conseguenze sarebbero state facilmente immaginabili. Una signora che abita di fianco alla trattoria si dà da fare nel cortile di casa con una ramazza, lamentandosi che negli ultimi giorni le griglie per lo scolo dell’acqua erano intasate. In via dello Scalo di Settebagni vicino al sottovia ferroviario l’asfalto si è crepato profondamente, con lo strato superficiale staccatosi dalla massicciata in grosse frammenti di alcuni centimetri di spessore ed è stato transennato in attesa di riparazioni.
Alessandro Pino
Settebagni…ti incazzi: il giorno dopo – di Alessandro Pino
28 LugSettebagni…qualche volta affoghi
27 Lug
Dopo l’alluvione di due anni e mezzo fa non c’erano stati più problemi. I lavori di manutenzione straordinaria avevano liberato la marana che scorre sotterranea in via Sant’Antonio da Padova, rimuovendo radici e carcasse gonfiate di animali, rimasti incastrati li sotto chissà come. Furono liberate le caditoie da foglie e detriti. Nella tarda serata del 27 luglio, a seguito del nubifragio che ha colpito Roma, il tratto tra via di Sant’Antonio da Padova e l’incrocio con il raccordo Salario-Settebagni, l’entrata Sud per intenderci, è finito di nuovo sott’acqua. A passare sulla via Salaria in direzione Monterotondo si potevano vedere le macchine del parcheggio a fianco del semaforo immerse fino alle portiere, il 135 fermo appena oltre il semaforo, degli agenti sul tetto di una volante con l’acqua giro finestrini. L’altezza delle acque si è innalzata bruscamente nel giro di pochi istanti. La strada interna è stata chiusa davanti alla caserma della polizia stradale. Poco oltre, alcuni bus fermi ai margini del nuovo lago. Alcuni passanti hanno forzato un tombino a mani nude, come raccontato da un ragazzo brasiliano che abita nei paraggi, facendo in modo che l’acqua cominciasse a defluire. Il vortice formatosi aveva un qualcosa di ipnotico, ricordava da vicino quando si toglie il tappo ad una vasca. L’odore che si avvertiva nell’aria non era di fogna ma aveva qualcosa di salmastro, il ché dava la sensazione che da un momento all’altro potessero saltare fuori trote e carpe dalle aiuole. Piano piano l’acqua ha cominciato a defluire lasciando sull’asfalto breccia e detriti scesi a valle dalla parte collinare. Alle 22 gli impiegati del Triscount erano all’opera armati di scope e secchi, nel tentativo di salvare l’apertura dell’indomani. In via dello scalo di settebagni l’asfalto è saltato in più punti. Decine le macchine danneggiate. Tantissimi i residenti scesi ad osservare l’ennesimo lago artificiale formatosi nel quartiere, sempre nello stesso punto, che hanno commentato rassegnati il fatto che passata l’emergenza e i lavori straordinari che comporta, non vengono stanziati fondi per la manutenzione periodica ordinaria delle caditoie, ché basterebbe quello per non andare sottacqua con un temporale estivo.
Foto: http://www.flickr.com/photos/lucianamiocchi/sets/72157627299445580/
Settebagni ultima stazione – di Alessandro Pino
25 LugL’incendio sviluppatosi la mattina del 24 luglio all’interno della stazione Tiburtina, nel quale sono andate danneggiate importanti apparecchiature che regolano la marcia dei treni, ha comportato pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario a breve e lungo raggio che hanno coinvolto ovviamente la linea Fr 1 e in particolare la fermata Fs di Settebagni, frequentata da un numero insolitamente grande di passeggeri nonostante le corse dei convogli metropolitani fossero state in pratica azzerate a causa dell’emergenza. Le Ferrovie hanno deciso infatti di attestare a Orte diversi treni secondari per il nord della penisola normalmente in partenza da Roma Termini. Per raggiungere lo scalo sabino è stato istituito un servizio sostitutivo di corse automobilistiche tra Termini e Settebagni; arrivati in borgata i passeggeri hanno dovuto scarpinare per un centinaio di metri, bagagli al seguito, per effettuare il trasbordo sui convogli locali diretti a Orte. A dire il vero la frequenza di questi ultimi dev’essere stata alquanto scarsa, se proprio a Settebagni chi scrive ha visto viaggiatori accasciati sulle valigie o ferrovieri accerchiati da capannelli di gente esasperata. Non è andata meglio a chi era a bordo dei treni più importanti: pur senza essere costretti a trasferimenti fuori programma, hanno dovuto comunque rassegnarsi a lunghe attese a bordo dei convogli fermi nei pressi della borgata in attesa di un via libera che sembrava non arrivare mai. Le loro espressioni, colte attraverso i finestrini dei vagoni, la dicevano lunga sul ritardo accumulato. A tarda sera della domenica la situazione non si era ancora normalizzata.
Alessandro Pino
Settebagni …. vuol dire che l’acqua c’è
22 LugManca di nuovo l’acqua nel quartiere di Settebagni. Questa mattina chi compone il numero predisposto dall’Acea servizio idrico per chiedere spiegazioni e segnalare il disservizio trova il solito disco registrato che risponde come nella zona indicata tramite cap – 00138, quindi Settebagni ma anche Castel Giubileo, Fidene e zone limitrofe, non è dato sapere se la cosa è circoscritta dove – si siano registrate delle anomalie. Si invita a richiamare più tardi per avere maggiori informazioni. La squadra è già sul posto….
Stavolta niente lavori di manutenzione straordinaria non segnalati, almeno sembra. Certo non è piacevole non poter replicare ad una voce metallica, lascia la strana sensazione di essere privati non soltanto dell’acqua – per carità, un guasto può sempre accadere – ma anche e soprattutto del diritto ad avere spiegazioni. Che si dia per scontato che l’utente deve essere per forza scontento, incazzato e privo di buone maniere?
Nel contempo, facendo domande tra i residenti è emerso che ieri alcune famiglie hanno ricevuto delle telefonate contenenti un messaggio registrato proveniente da Acea – c’è chi ne ha contate fino a tre, alle 11 alle 13 e alle 15 – con l’informazione che mancherà l’acqua nelle domeniche del 24, 31 luglio e 7 agosto e la raccomandazione di diffondere la notizia al maggior numero di conoscenti possibile. Passaparola!
Alle 15 la situazione sembra sia completamente normalizzata.
(si ringrazia l’inviato sul campo Alessandro Pino)
Aggiornamento delle 15.40
Sul sito web di Acea e su quello istituzionale del II municipio la questione delle domeniche a ridotto flusso idrico è segnalata, mentre per il portale del IV non esiste, nonostante la distributrice abbia fatto partire le telefonate di cui sopra anche per le utenze locali. Il vice presidente del consiglio del IV Riccardo Corbucci, Pd, è tassativo “come al solito il Municipio non si preoccupa di avvertire i cittadini dei disservizi. Acea nel sito esplicita che date e disagi sono stati concordati con il Comune di Roma, così come è stato stabilito di mantenere invece la fornitura idrica nelle strutture sportive che sorgono lungo il tevere. Bisogna cominciare ad informare gli amministrati, è un compito che ci spetta”
All’Aquila si avvicinano le elezioni….comincia la campagna elettorale preventiva
20 LugL’ultima creazione de “la locomotiva”, il moderno Pasquino che nessuno sa chi sia, nessuno sa dove si trovi. In una città immobile, dove qualsiasi decisione viene presa con molta, molta prudenza, comincia a montare una nuova consapevolezza. A più di due anni dal sisma che ha lasciato alla città e ai dintorni un’atmosfera da post bombardamento monta il malcontento per la mancanza di lavoro, di posti di aggregazione, di idea temporale di quando poter tornare alle proprie case…
di Alessandro Pino – incendio a Vigne nuove, appartamento devastato anziana intossicata dal fumo
16 LugNella casa viveva sola una anziana donna, estratta viva ma sulle cui condizioni nessuno sa dare informazioni precise
Un appartamento al primo piano del palazzo che si trova al civico 62R di via Amleto Palermi alle Vigne Nuove è stato completamente distrutto da un incendio la mattina dello scorso 5 luglio. Secondo i Vigili del Fuoco del distaccamento Nomentano, intervenuti con quattro automezzi, è stato probabilmente un corto circuito nella cucina a innescare le fiamme che si sono propagate poi al resto dell’abitazione. Le operazioni, durante le quali l’edificio è stato evacuato perché invaso dal fumo, sono durate un paio di ore. Nell’abitazione devastata i pompieri hanno trovato una anziana signora distesa sul pavimento, che è stata estratta viva e alla quale è stato subito somministrato ossigeno terapeutico fornito dall’ambulanza del 118. Gli stessi vigili però non hanno poi avuto successive notizie sulla salute della vittima. «Ci farebbe piacere sapere come sta» ha detto il caposquadra che quella mattina aveva il comando. Dai vicini di casa purtroppo sono giunte indicazioni scoraggianti anche se molto generiche sulle condizioni attuali della anziana donna, che viveva sola e pare abbia una figlia che vive in Svizzera. «È venuta la polizia qui nella scala a chiedere informazioni sui parenti per avvisarli e ci ha detto che è gravissima» ha affermato una signora che abita proprio sotto l’appartamento distrutto, con le finestre annerite che danno sul cortile interno dietro i cui vetri rotti si intravedono le tende bruciate. Si intuisce quindi la tristezza della solitudine in un momento così tragico, mentre nell’aria ancora si respira un odore acre di plastica bruciata.
Alessandro Pino
Dal 7 luglio la giustizia è un po’ più cara
9 Lug
Nel silenzio generale dei media….. dal 7 luglio il contenzioso in materia di lavoro non è più esente, così come quello previdenziale. Anche separarsi e divorziare diventa più costoso. Ricorrere alla commissione tributaria, pure. Semplice intento di far cassa, dissuadere dalla litigiosità per cercare di disingorgare le curie? Difficile dare un’interpretazione esaustiva ma l’evidenza dei fatti dice che ora si pagheranno i contributi unificati anche li dove fin ad ora non erano dovuti e adire un giudice diventa sempre più un lusso fuori dalla portata di molti, soprattutto di chi è appena fuori dalla fascia di esenzione per reddito – da certificare tramite Isee – ma è comunque ai margini dei consumi. A seguire un piccolo memento messo insieme dall’Avv. Umberto Rossi, del Foro di Roma.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 115 del 30-05-2002
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15-06-2002
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
modifiche apportate dall’art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011,
pubblicato nella G.U. 155 del 6 luglio 2011
a cura dell’ Avv. Umberto Rossi
[omissis]
Articolo n. 9 – Contributo unificato
1. E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, e nel processo tributario secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall’articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’articolo 76 [€ 10.628,16 annui], sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.
Articolo n. 10 – Esenzioni
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare [soppresso: il processo esecutivo per consegna e rilascio], il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 [Processi ex cd Legge Pinto].
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV [Procedimenti speciali], titolo II [dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone], [soppresso: capo I – della separazione personale dei coniugi], II [dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno], III [disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta], IV [disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati] e V [dei rapporti patrimoniali tra i coniugi], del codice di procedura civile.
4. [abrogato dalla l. 191/2009].
5. [abrogato dalla l. 191/2009].
6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [opposizioni a sanzioni amministrative], gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 [Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro], e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato (soppresso – per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione).
Articolo n. 11 – Prenotazione a debito del contributo unificato
1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Articolo n. 12 – Azione civile nel processo penale
1. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13.
Articolo n. 13 – Importi
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile [Separazione consensuale], e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, [Divorzio congiunto] della legge 1° dicembre 1970, n. 898 [Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio];
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I [Della separazione personale dei coniugi] e capo VI [Dei procedimenti in camera di consiglio], del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898[Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio];
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto é pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146;
2- bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
4. [abrogato dalla l. 191/2009].
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e’ dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 [Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi] e 117 [Ricorsi avverso il silenzio] del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non e’ dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V [Riti abbreviati relativi a speciali controversie, artt. 119 ss.], del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e’ di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) [Procedure di pubblici lavori, servizi e forniture] e b) [Provvedimenti adottati dalle Amministrazioni indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti], del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e’ di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter . Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e’ dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
Articolo n. 14 – Obbligo di pagamento
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.
Articolo n. 15 – Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato
1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa;
Articolo n. 16 – Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico [Riscossione del contributo unificato] e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo.
1 bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Articolo n. 17 – Variazione degli importi
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all’articolo 13, tenuto conto della necessita di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Articolo n. 18 – Non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo, e nel processo tributario soggetti al contributo unificato. L’imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
(omissis)
Articolo n. 131 – Effetti dell’ammissione al patrocinio
1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e nel processo tributario;
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
c) le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziali per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
(omissis)
Articolo n. 158 – Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
1. Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario;
b) l’imposta di bollo nel processo contabile;
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall’erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell’amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
(omissis)
Articolo n. 260
Abrogato
*****
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del d.l. 98/2011
“Le disposizioni di cui al comma 6 [modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115] si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
un quartiere, anzi due, senz’acqua
4 LugManca da oggi l’acqua a Settebagni, quartiere a Nord della capitale, il vallo di Adriano del quarto municipio, come lo chiamo io. Nessun avviso, tanto che molti han pensato che la mancanza fosse da addebitarsi all’esecuzione di alcuni lavori sulla Salaria interna, altezza salita della Marcigliana. Invece, telefonando al servizio guasti idrici, un disco registrato risponde che il disservizio è da attribuirsi ad “urgenti lavori di manutenzione straordinaria” localizzati su via salaria altezza via grottazzolina e che il flusso verrà ripristinato nel pomeriggio. Presumibilmente non si laveranno nemmeno a Castel Giubileo, quest’oggi. Nessun avviso alla popolazione, come avviene di solito per per permettere di predisporre le opportune scorte, per questo si era pensato ad una ditta che avesse inavvertitamente tranciato una conduttura. Da alcuni giorni, nei luoghi indicati dalla registrazione, sono accatastati dei grossi tubi di gomma neri con le strisce blu, del tipo utilizzato per le condotte idriche ed è presente un cantiere con lavori aperti.
AGGIORNAMENTI DELLE ORE 18
da riscontri cercati in loco, sembra che Castel Giubileo non abbia risentito cali della pressione idrica a causa dei lavori di manutenzione straordinaria. A Settebagni la situazione è tornata normale nel primo pomeggio (si ringrazia Alessandro Pino per la trasferta sul posto)
il mio primo post
4 Lugtentativo n. 34. Forse sarà la volta buona, forse no. Prima o poi sarò io ad avere ragione di questo blog : )
